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news di coordinamento (CISM-CNEC-UNEBA-USMI)
27-12-2011 - Sintesi del Decreto salva Italia

Accise sui carburanti (Articolo 15) La norma incrementa con effetto immediato le aliquote di accisa per i carburanti (benzine, gasolio, GPL e gas naturale). Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali è previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013. Acquisto di beni e servizi (Articolo 29, commi 1-2) Al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria viene disciplinata la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali, nonché per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. come centrale di committenza. Addizionale regionale all’Irpef (Articolo 28, commi 1-6) A decorrere dall’anno di imposta 2011 l’aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF aumenta dallo 0,9 all’1,23%. Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è prevista la riduzione della compartecipazione all'IVA per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome è disposto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, di importo corrispondente all'aumento dell'addizionale. Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, Agenzia per la sicurezza nucleare e l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (Articolo 21) Questi enti sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011 e i relativi organi decadono.Viene inoltre soppressa la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2) Viene introdotta una deduzione, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF o IRES, di ammontare corrispondente all’IRAP calcolata sulle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni IRAP forfettarie spettanti in funzione del numero e dei requisiti dei lavoratori dipendenti. La disposizione introduce, di fatto, una deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal d.l. 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”. Le modifiche introdotte nel decreto salva-Italia nel corso dell'esame dinanzi alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno aggiunto i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell'Irap con quello di cui all'articolo 6 del d.l. 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell'Irap ai fini Ires e Irpef per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1- ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati. Si intende inoltre salvaguardare il ruolo delle donne, in generale, e dei giovani, under 35, nel mondo del lavoro. Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2011 è previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che li assumono a tempo indeterminato. In tali ipotesi: - la deduzione è elevata da 9.200 a 15.200 se il lavoratore è impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; - la deduzione è elevata da 4.600 a 10.600 se il lavoratore è impiegato nelle altre regioni. Appalti pubblici (Articoli 44 e 44-bis) Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il costo eelativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge come non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza nonché al piano di sicurezza e coordinamento. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g). Viene abrogato l’art. 81, comma 3-bis del codice degli appalti secondo cui l’offerta migliore è altresìdeterminata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono inoltre modificate le disposizioni relative alle procedure di affidamento, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario. Viene istituito l’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute fornire alcune definizioni, prima di procedere con la parte normativa vera e propria. Viene considerata opera pubblica incompiuta l’opera non completata: per mancanza di fondi; per cause tecniche; per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; per il fallimento dell’impresa appaltatrice; per il mancato interesse al completamento da parte del gestore. Assunzioni (Articolo 30, comma 8) Al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni. La finalità è quella di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese. Viene autorizzata per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 - l'assunzione presso il Mibac di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente e con copertura degli oneri nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero. Le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, dove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. Autonomie locali – Province (Articolo 23) Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità previste e stabilite dalla legge dello Stato da emanarsi entro il 31.12.2012. Fatte salve le funzioni le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, lo Stato e le Regioni, con propria legge, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30.04.2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse competenze siano acquisite dalle Regioni. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva con legge dello Stato. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle nuove disposizioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011. Le stesse disposizioni non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 20-bis). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. Questa nuova norma si applica alle gare bandite successivamente al 31.12.2012. Autonomie locali – Comuni (Articolo 22, commi 4, 5) I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per esercitare specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, i risparmi sono destinati a migliorare i saldi dei bilanci degli enti destinatari, ad esclusione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Canone RAI (Articolo 17) Si stabilisce l’obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione. Capitali scudati e tassazione strumenti finanziari (articolo 19) La norma interviene sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Gli estratti conto bancari nonche gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti a una imposta fissa pari a: ƒ{ 34,20 euro se il cliente e persona fisica, con una esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell'articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000; ƒ{ 100 euro se il cliente e soggetto diverso da persona fisica. E' prevista l'applicazione di un'imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attivita finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Rispetto al testo originario del decreto-legge, la norma specifica l'ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attivita finanziarie e non quelle patrimoniali (previste invece dallo scudo). E' prevista dunque una imposta sul valore degli immobili situati all'estero. Viene infine introdotta un'imposta sul valore delle attivita finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Clausola di salvaguardia (Articolo 18) La norma sostituisce le modalità di reperimento delle risorse contenute nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 40 del D.L. n. 98/2011 il cui maggior gettito risulta utilizzato come copertura finanziaria delle precedenti manovre. In particolare tale norma prevedeva un taglio lineare delle agevolazioni tributarie individuate ed elencate nell’allegato C-bis del citato provvedimento. La riduzione dei benefici fiscali avrebbe dovuto determinare effetti di risparmio, già utilizzati a copertura, di ammontare pari a 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi a decorrere dal 2014. La disposizione introdotta prevede, in luogo del taglio lineare delle agevolazioni fiscali, un incremento delle aliquote IVA del 10% e del 21%, rispettivamente: - al 12 e al 23% a decorrere dal 1° ottobre 2012; - al 12,5% e al 23,5% a decorrere dal 1° gennaio 2014. Cnel (Articolo 23 commi 8 e ss) Il numero dei consiglieri passa da 70 a 68. Restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015. Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (Articoli 23-bis, 23-ter) Le società non quotate, direttamente controllate dal MEF, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere. Gli emolumenti determinati possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30% della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società non possono superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e devono in ogni caso attenersi ai medesimi princìpi di oggettività e trasparenza. Il personale chiamato all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito. Possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi spese. Concorrenza (Articoli 34,35) Viene promossa una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale abrogando restrizioni come il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Sono ricomprese nella norma tutte le tipologie di attività economica: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. Sono esclusi invece le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione. Inoltre assensi , autorizzazioni e controlli preventivi vengono limitati a casi di “esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario”, nonché “nel rispetto del principio di proporzionalità”. Sempre in tema di concorrenza viene operato un ampliamento dei poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con il riconoscimento in favore dell’Autorità della legittimazione ad agire nei confronti di regolamenti, atti amministrativi generali e provvedimenti emanati dalla P.A. Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini (Articolo 21) Viene istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni prima attribuite al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico (Articolo 4) Viene introdotta a regime, dal 1° gennaio 2012, la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare e per tutte le parti comuni degli edifici residenziali. La norma trova la sua collocazione nel Tuir (articolo 16-bis). La detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza anche anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla normativa vigente nella misura del 55 per cento. Tale detrazione si estende alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica invece la detrazione del 36 per cento come prevista dal comma 1 dell'art. 4 testo in esame che sarà “assunta a tempo indeterminato”. Emersione di base imponibile e semplificazione degli adempimenti (Articoli 11 e 11-bis). Coloro che esibiscono o trasmettono agli uffici tributari competenti atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero forniscono dati e notizie non rispondenti al vero sono puniti con le sanzioni e pene previste dal codice penale. Questa disposizione si applica solo se, a seguito delle richieste fatte dagli uffici tributari, si configurano fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria tutte le operazioni creditizie, ad eccezione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale inferiore a 1.500 euro, svolte, in nome proprio o per conto di terzi, con Poste italiane Spa, con intermediari finanziari, con imprese di investimento, con organismi di investimento collettivo del risparmio, con società di gestione del risparmio, nonché con ogni altro operatore finanziario. I dati comunicati vengono archiviati presso l’anagrafe tributaria. Gli operatori finanziari devono comunicare tutte le informazioni relative ai rapporti di credito necessarie ai fini dei controlli fiscali oltre all’importo delle operazioni finanziarie effettuate. al fine di evitare ulteriori sprechi e costi per l’acquisizione delle informazioni finanziarie finalizzate alla lotta all’evasione fiscale, tutte le procedure di raccolta dati dovranno essere svolte in via telematica. Vengono esclusi i casi straordinari di controlli relativi a salute, giustizia ed emergenza. Vengono infine soppressi i consigli tributari dei comuni e le relative norme che li disciplinano. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (Articolo 6) Si prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (DPR n. 1124/1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione in esame non si applica inoltre ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Si disciplina poi la remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto a determinati contratti, e del tetto massimo delle remunerazioni spettanti in caso di sconfinamento. Fondi enti locali (Articolo 28, commi 7-10) I commi 7 e 8 recano la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali, gestiti dal Ministero dell’interno, dovuti ai comuni e alle province della Regioni Sicilia e Sardegna. In particolare si dispone, per i comuni, la riduzione complessiva di1.450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 e, per le province, la riduzione complessiva di 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (Articolo 3, comma 4 e 5) Si dispone che la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese sia incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria, viene versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione. I relativi effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49. Immobili pubblici (Articolo 27) Viene disciplinata l’istituzione di strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici.  L’Agenzia del demanio ha il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.  Le Regioni, gli enti locali e anche società ed enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili, non strumentali all’esercizio delle loro funzioni istituzionali situati nel territorio di propria competenza e suscettibili di valorizzazione o di dismissione, predisponendo un Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne determina automaticamente la destinazione urbanistica. „h Il Presidente della Giunta regionale, d¡¦intesa con gli enti locali interessati, ha il compito di promuovere l¡¦iniziativa per la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili pubblici. Per attuare tali piani l¡¦Agenzia del demanio e le strutture tecniche degli enti territoriali coinvolti possono costituire una struttura unica di attuazione del programma anche nelle forme di societa, consorzi o fondi immobiliari. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l¡¦organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma nell¡¦ambito del quale puo essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprieta dello Stato da corrispondersi a richiesta dell¡¦ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione Per quanto concerne le locazioni passive di immobili pubblici viene previsto che la stipula dei contratti di locazione sia effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell¡¦Agenzia del demanio. Le predette amministrazioni, inoltre, adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita ed onere per l¡¦uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Viene posticipato al 1¢X gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all¡¦Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprieta dello Stato, in uso per finalita istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia. Per quanto concerne gli alloggi e le relative pertinenze dello Stato, costruiti per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati ad appositi enti gestori, e previsto che possano essere trasferiti a richiesta, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio sono ubicati. Al fine di risolvere i problemi legati all¡¦eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, e previsto che il Ministero della Giustizia individui propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, gia esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita generale dello Stato. Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare affidando a societa partecipata al 100% dal Ministero dell¡¦economia e delle finanze, in qualita di centrale di committenza, il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie. La societa puo convocare una o piu conferenze di servizi e promuovere accordi di programma con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. Imposta municipale propria (anticipazione sperimentale) (Articolo 13). Dal 2012 viene attuata, in via sperimentale, l’IMU che sarà applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in via sperimentale fino al 2014 ed entrerà a regime nel 2015. L’imposta municipale propria viene pagata sugli immobili (fabbricati e aree), compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa secondo i parametri indicati dalla legge. ISEE per la concessione di agevolazioni e benefici assistenziali (Articolo 5) Si dispone che con DPCM su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) al fine di di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con medesimo decreto sono individuate le agevolazioni o le prestazioni assistenziali che a decorrere dal 1 gennaio 2013 non possono più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono poi definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. I risparmi derivanti dalla presente norma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione. Istituto per il commercio con l’estero (ICE) (Articolo 22). Viene riscritta la normativa sul trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri delle competenze dell’ex ICE. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Il personale dell’ente soppresso in parte viene trasferito al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Articolo 14). Dal 1° gennaio 2013 viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di monopolio dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. A decorrere dal’entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Liberalizzazioni (Articolo 31, 32, 33) Esercizi commerciali (Articolo 31) La norma porta a conclusione la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi commerciali ed elimina qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto. L’obbligo di chiusura domenicale e festiva e il rispetto di particolari orari di apertura e chiusura viene definitivamente meno. La liberalizzazione diviene infatti permanente e non più solo sperimentale. Inoltre, essa vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d’arte. Farmacie (Articolo 32) La norma prevede la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata, nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti; il Ministero della salute sentita l’Agenzia italiana del farmaco individua entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e quindi non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali; l’applicazione della normativa, prevista nei casi di pratica commerciale sleale, alle aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci), che, nell’esercizio della loro attività, discriminano tra farmacie e parafarmacie; la libertà di effettuare sconti su medicinali di cui sopra venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione. Attività professionali (Articolo 33) La disciplina della riforma degli ordinamenti professionali viene rimessa ad un regolamento di delegificazione da emanarsi entro il 13 agosto 2012, un termine che ha carattere meramente ordinatorio visto che il regolamento potrà essere emanato anche oltre tale scadenza. Anche in caso di mancata emanazione del regolamento, alla data del 13 agosto 2012, saranno abrogate le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi cui deve attenersi il regolamento medesimo. Patto di stabilità interno (Articolo 28, comma 11-ter) Con norma di carattere programmatico, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, viene avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno la cui disciplina per enti locali e regioni e per gli anni 2012 e successivi, è contenuta agli articoli 31 e 32 della legge di stabilità per il 2012. Pensioni (Articolo 24)  Dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.  Dal 1° gennaio 2012 aumentano i contributi alle gestioni pensionistiche di commercianti, artigiani e coltivatori diretti.  Il lavoratore che maturi entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.  Dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data (ovvero dal 1.01.2012), le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, rispettivamente dalla «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, salve eccezioni; dalla «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti previsti con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di reintegrazione nel posto di lavoro, opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati di seguito non trovano applicazione le disposizioni sugli interventi in materia previdenziale previste dall’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché le disposizioni per la riduzione della spesa pubblica previste dall’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Per coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, dalla stessa data i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nel seguente modo: o 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; o 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata. Questo requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; o per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni, è determinato in 66 anni; o per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni, è determinato in 66 anni. Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, ove previsto. Tale importo pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Tale importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni. „h La pensione e conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente che a tal fine resta confermata in via transitoria e integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e data facolta di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un¡¦anzianita contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. „h Dal 1¢X gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell¡¦assegno non reversibile e delle prestazioni per i sordomuti ultrasessantacinquenni nonche la pensione sociale e incrementato di un anno. „h Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e liquidata a carico dell¡¦AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche della gestione separata, i requisiti anagrafici per l¡¦accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un¡¦eta minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall¡¦anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.  Dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito anche al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL). Viene inoltre prevista: „h l¡¦eliminazione della possibilita di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un¡¦anzianita contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi; „h l¡¦incremento, in via sostanziale rispetto all¡¦ordinamento vigente prima dell¡¦entrata in vigore di tale norma, per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l¡¦accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall¡¦eta anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi e una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. „h Viene prevista l¡¦estensione a tale requisito contributivo dell¡¦adeguamento agli incrementi della speranza di vita, gia previsto dall¡¦ordinamento per i requisiti anagrafici per l¡¦accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con eta inferiore a 62 anni e prevista una riduzione del 2% l¡¦anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all¡¦eta di 62 anni;  Peri soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale;  Vengono adeguate le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi;  Viene istituito un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l’ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;  Coloro che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze (c.d. “finestra”); Deroghe. Ai lavoratori che hanno gia raggiunto, al 31.212.2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa non si applicano le nuove regole pensionistiche. in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall¡¦ordinamento prima dell¡¦entrata in vigore della disposizione in esame. A coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2011 vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori: „h in particolare e prevista l¡¦applicazione della normativa vigente prima dell¡¦entrata in vigore della disposizione in esame ¡V nel limite di 50.000 unita: o ai lavoratori che, prima del 4.12.2011, si trovino in mobilita e in mobilita lunga; o ai lavoratori che, prima del 4.12.2011, siano beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarieta nonche ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta (in questo secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta, ancorche maturino prima del compimento della predetta eta i requisiti per l¡¦accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto); o ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero. In questo caso l¡¦istituto dell¡¦esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell¡¦articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell¡¦istituto dell¡¦esonero dal servizio. o ai lavoratori ai quali, prima del 4.12.2011, sia stata autorizzata la prosecuzione volontaria della contribuzione; „h Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti viene conservata la possibilita di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle quote con anzianita contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi; „h Per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell¡¦assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima vengono rideterminati criteri per il conseguimento del trattamento pensionistico. „h Per il biennio 2012-2013 per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente disposizione, l¡¦aumento di rivalutazione e comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. „h Dal 1¢X gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, gli iscritti e i pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo, dovranno pagare un contributo di solidarieta. „h Sulle somme superiori a un 1 milione di euro relative alle indennita di fine rapporto il cui diritto alla percezione e sorto a decorrere dal 1¢X gennaio 2011, l¡¦imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali e determinata applicando la tassazione ordinaria Politica industriale (Articolo 38) L’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale viene esteso ai progetti di innovazione industriale(PII) Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali (Articolo 3, commi 1 e 2) Con integrazioni all’articolo 25, comma 1, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), si dispone che, nell’ambito del patto di stabilità per regioni e province autonome, dal computo delle spese finali siano sottratte, nel limite di 1 miliardo di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, quelle effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. L’esclusione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2007/2013, riguarda, in particolare, le spese sostenute dalle Regioni a valere sulle risorse regionali, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della L. 183/1987. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo” ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame. Registro dei lavoratori (Articolo 40, comma 4) In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, è previsto che la compilazione del libro unico del lavoro (art. 39 del d.l. 112/2008) debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo. Riallineamento partecipazioni (Articolo 20) La norma riapre i termini per il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’affrancamento opera mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare in tre rate di cui una con scadenza nel 2013 e due con scadenza nel 2014. Ai fini fiscali, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il testo modificato aggiunge il comma 1-bis che estende i termini di versamento rateale dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo, che consente di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni aziendali straordinarie anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. Riallineamento partecipazioni (Articolo 20) La norma riapre i termini per il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’affrancamento opera mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare in tre rate di cui una con scadenza nel 2013 e due con scadenza nel 2014. Ai fini fiscali, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il testo modificato aggiunge il comma 1-bis che estende i termini di versamento rateale dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo, che consente di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni aziendali straordinarie anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e Province (Articolo 23, commi 1, 2) Viene ridotto il numero dei componenti:  del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Da 8 a 4, escluso il Presidente. Le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da 4 a 2, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da 4 a 2, escluso il Presidente;  dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da 7 a 3, compreso il Presidente:  dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da 5 a 3, compreso il Presidente;  dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da 5 a 3, compreso il Presidente;  della Consob è ridotto da 5 a 3, compreso il Presidente;  del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da 6 a 3, compreso il Presidente;  della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da 5 a 3, compreso il Presidente;  della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da 5 a 3, compreso il Presidente; „h della Commissione di garanzia dell¡¦attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e ridotto da 9 a 5, compreso il Presidente. Riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie (Articolo 22) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 201/2011 con uno o più regolamenti ministeriali devono essere riordinati gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, attraverso la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ministeriali. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle norme relative alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. Riscossione comuni (articolo 14-bis) Sono modificate le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire tale servizio. Software libero negli uffici pubblici (Articolo 29-bis) Si prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra varie soluzioni disponibili sul mercato, previste ex lege, tra le quali si cita l’acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto. L'espressione “software libero”, si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il software o, più precisamente: libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo; libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità; libertà di ridistribuirne copie; libertà di migliorare il programma e divulgarne pubblicamente i miglioramenti apportati in modo tale che la comunità degli utenti ne tragga beneficio (l'accesso al codice sorgente ne costituisce un prerequisito). Soppressione enti e organismi c.d. Super-Inps (Articolo 21, commi 1-9) L’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi da deliberare entro il 31 marzo 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, devono emanare decreti con cui le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi vengono trasferite all’INPS. Vengono escluse dai trasferimenti le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica vigente di Inpdap ed Enpals. Queste costituiscono eccedenze che verranno regolate dall’articolo 33 d.lgs. n. 165/2001. Soppressione enti e organismi (EIPLI) (Articolo 21, commi 10 e ss). L’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) viene soppresso e posto in liquidazione. Le funzioni dell’EIPLI e le relative risorse umane, strumentali e tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dal 6.12.2011 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate. Spese di personale (enti locali) (Articolo 28, comma 11-quater) Viene modificato il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008 che vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. In base alla modifica introdotta, il richiamato divieto di assunzioni opera nei confronti degli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50%. Tassa sul lusso (articolo 16) E' disposta l’introduzione di un’addizionale della tassa automobilistica, per le auto immatricolate nei 3 anni precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata in ragione della lunghezza dello scafo, i cui proventi affluiscono all’entrata dello Stato. Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario e per quelle da diporto che si trovino in un’area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio. Sono esenti dalla tassa le unità da diporto possedute e utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. È istituita infine l’imposta erariale sugli aeromobili privati, in ragione del peso massimo al decollo, e in forma forfetaria, pari a 450 euro annui, per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile. Al testo originario, viene aggiunto il comma 14-bis con il quale si prevede l'applicazione dell'imposta erariale annuale sugli aeromobili privati anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta sul territorio italiano sia superiore alle 48 ore. Si introducono anche il comma 15-bis che disciplina l'applicazione delle sanzioni per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati e il comma 5-bis il quale esclude l'applicazione della tassa di stazionamento per le nuove unità da diporto con targa "prova" che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. Viene aggiunto anche il comma 15-ter con il quale si dispone una riduzione progressiva dell'addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, al 30% e al 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni, prevedendo inoltre che l'addizionale non è più dovuta decorsi 20 anni. Per le unità da diporto, la tassa è ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni. Si introduce, conseguentemente, la previsione di una clausola di copertura in base alla quale con decreto direttoriale della Amministrazione autonoma dei monopoli è rideterminata l'aliquota dell'accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un gettito pari all'onere derivante dal comma. Tracciabilità dei pagamenti e contrasto all’uso del contante (Articolo 12) Viene limitato l’uso del contante e dei titoli al portatore riducendo il limite della tracciabilità dei pagamenti da euro 2.500 ad euro 1.000. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti dal 29.12.2007, sono estinti dal portatore o, in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto entro il 31 marzo 2011. Non è punibile la violazione commessa tra il 6.12.2011 e il 31.01.2012 e riferita alle limitazioni degli importi dei pagamenti superiori a 12.500 euro. Le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono effettuate con strumenti telematici. I pagamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Inoltre, stipendio, pensione e compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, di importo superiore a 1.000 euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Infine, per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo laddove i titolari rientrino nelle fasce socialmente svantaggiate di clientela oltre alla possibilità di avere un conto corrente senza spese. Ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. Trasparenza fiscale: regime premiale (Articolo 10) Dal 1° gennaio 2013 ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale o attività di impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che:  provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura;  istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata. Il “regime premiale” prevede inoltre assistenza negli adempimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni Iva. Con il testo definitivo del provvedimento approvato alla Camera viene stabilito il contenuto obbligatorio del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, cui è affidata la determinazione dei benefici da assegnare ai soggetti che optano per l'adozione di comportamenti di trasparenza nei confronti del fisco, alle condizioni previste dalla norma stessa. Sono dunque indicati in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere obbligatoriamente adottati dall'amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure adottabili dall'amministrazione. Viene inoltre affidato al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute. Vengono aggiunti poi i commi da 13-bis a 13-decies, che recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi. Il comma 13-undecies è finalizzato a esplicitare, con riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall'Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, e ad adottare un'unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica. Il comma 13-duodecies, novellando l'art. 52 del Dpr n. 602/1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore. Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed è in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello “studio”, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.


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